Sospensione decreto ingiuntivo: cosa dice l’art. 649?

A tutti almeno una volta nella vita sarà capitato di sentir parlare di decreto ingiuntivo o, nel peggiore dei casi, vedersi notificare personalmente per raccomandata questa ingiunzione.

Infatti la messa in atto di un decreto ingiuntivo non è altro che un provvedimento, una sollecitazione al pagamento da parte del creditore che vuole vedersi ritornare indietro i soldi dovuti.

Infatti il creditore, nel caso in cui il debitore non abbia provveduto nei tempi previsti al pagamento, può procedere attraverso un apposito iter al recupero delle somme di denaro che gli devono essere pagate.

Questa procedura viene chiamata proprio decreto ingiuntivo, volta a tutelare gli interessi dell’eventuale creditore.

Il decreto ingiuntivo però prevede anche la possibilità che il debitore possa difendersi dalla sopravvenuta ingiunzione di pagamento da parte del creditore attraverso la sospensione provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo previsto dall’art. 649.

Infatti l’art. 649 afferma che, nel caso in cui il debitore sia impossibilitato a estinguere i propri debiti a causa di motivi di forza maggiore, motivi seri e accertabili ufficialmente, può richiedere la sospensione del decreto ingiuntivo in modo legale.

Questa procedura è volta a tutelare tutti quei debitori che per cause al di sopra delle loro competenze non possono pagare la somma dovuta al creditore, dando così la possibilità a chiunque di difendersi.

Andiamo però a vedere più nel dettaglio cosa afferma la sospensione del decreto ingiuntivo, come funziona e come districarsi nell’attuarlo.

Articolo 649: cosa dice riguardo la sospensione del decreto ingiuntivo

La manovra della sospensione del decreto ingiuntivo è regolata dall’art. 649, che sancisce che è possibile fare richiesta per lo stop provvisorio dell’ingiunzione ricevuta.

Sempre l’art. 649 però indica anche diverse condizioni affinché si possa fare richiesta al giudice per la sospensione del decreto ingiuntivo. Infatti viene chiaramente sottolineato che si può procedere all’iter di richiesta per la sospensione solo nel momento in cui si vengano a verificare determinate situazioni, come ad esempio gravi motivazioni che impediscono il pagamento della somma dovuta.

L’istanza che prevede la sospensione della notifica del decreto ingiuntivo, come spiegato nell’art.649, si può presentare già neo momento in cui si presentano gli atti attraverso i quali ci si va a opporre all’ingiunzione di pagamento.

L’istanza della sospensione del decreto ingiuntivo dovrà essere presentata direttamente al giudice competente, in quanto si teorizza che arrivati a questo punto si abbia già proceduto a iniziare un giudizio di opposizione ufficiale.

A questo punto il giudice a cui viene presentata la domanda, che dovrà essere a conoscenza di tutti i fatti relativi alla vicenda, e alle condizioni d’impossibilità di pagamento del debitore, procederà a convalidare o meno l’istanza, analizzando e valutando i gravi motivi riportati dal debitore.

Nel caso in cui il giudice confermi che le gravi motivazioni che impediscono al debitore di estinguere i propri debiti siano effettivamente reali e valide, si potrà procedere a convalidare la sospensione provvisoria dell’esecuzione del decreto ingiuntivo.

Se il giudice ancora non è stato designato, e quindi non è possibile presentarvi la richiesta di sospensione dell’ingiunzione, l’alternativa è quella che il debitore deve procedere a inviare direttamente al creditore la richiesta che ha intenzione di presentare, oppure inviarla direttamente al Presidente del Tribunale interessato.

Detto questo è sempre meglio presentare l’istanza direttamente al Giudice incaricato, magari aspettando che questo venga nominato, in quanto con le procedure alternative le tempistiche di risoluzione si potrebbero prolungare di molto.

È bene precisare che la sospensione del decreto ingiuntivo è solo momentanea, appunto sospensione, e non una revoca definitiva. Infatti non è possibile fare richiesta per una revoca totale del decreto ingiuntivo, ma solo sospenderlo per delle buone motivazioni.

Quali possono essere le motivazioni valide per poter richiedere la sospensione provvisoria del decreto ingiuntivo?

Come abbiamo ampiamente visto nei paragrafi precedenti, per poter fare richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo che ci è stato recapitato, si dovrà dare al giudice una buona motivazione che vada a giustificare l’impossibilità momentanea di non poter estinguere i debiti.

Nell’art. 649 però, regolatore della sospensione del decreto ingiuntivo, non viene citata una lista di precise motivazioni gravi valide per poter ricorrere alla sospensione dell’ingiunzione, bensì qui entra in gioco il ruolo fondamentale del giudice, il quale dovrà decidere, a sua indiscrezione, se le motivazioni presentate dal debitore possono essere considerate valide o meno.

Nonostante si tratti di una scelta lasciata completamente nelle mani del Giudice, quest’ultimo dovrà prendere in considerazione diversi fattori e principi su cui si andrà a fondare la sua sentenza.

Tra le prime cose che il giudice è tenuto a considerare c’è sicuramente quella dell’eventuale danno grave che subirà il debitore qualora sia obbligato a estinguere il debito, portando condizione di grave disagio personale, familiare e sociale.

Inoltre sempre il giudice dovrà prestare attenzione che la domanda di sospensione rispetti e risponda ai requisiti dettati dall’art.642, ovvero quello che regolala richiesta dei decreti ingiuntivi.

Infatti molte volte può capitare che vengano presentate domande di attuazione di decreti ingiuntivi senza che ci siano le reali necessità o senza che i requisiti appositi siano rispettati. In questo caso il giudice dovrà analizzare che tutto sia stato fatto secondo le regole, sia da parte del creditore sia da quella del debitore.

In ogni caso, qualunque sia il verdetto del giudice, la sua decisione sarà irreversibile e non potrà essere in alcun modo impugnabile. Infatti una volta proclamato il provvedimento l’ingiunzione non potrà essere più revocata, contestata e impugnata, bloccando in modo definitivo la sospensione del decreto ingiuntivo richiesta da debitore o, in alternativa, negarla definitivamente a causa dei prerequisiti non idonei.